Prodotti fitosanitari: il punto sui limiti massimi di residuo nell’ortofrutta e non solo
Prodotti fitosanitari: il punto sui limiti massimi di residuo nell’ortofrutta e non solo
Sicurezza alimentare
Consueto aggiornamento normativo sui limiti massimi di residuo dei prodotti fitosanitari nell’ortofrutta e le altre derrate alimentari. Queste informazioni sono indispensabili a tutti gli operatori della filiera agrochimica per consentire agli agricoltori di commercializzare senza patemi d’animo la propria produzione in tutta Europa e in buona parte del resto del mondo, visto che i limiti comunitari sono di solito più protettivi di quanto disponibile a livello internazionale (Codex alimentarius) e nei singoli Stati (es. Fda per gli Stati Uniti).
Adesso tocca al clorpirifos
Come avevamo anticipato in questo articolo, i nuovi limiti di residuo del clorpirifos-etile sono stati ufficializzati con il regolamento (Ue) 2016/60 del 19 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L14 del 21 gennaio 2016. Il provvedimento ha confermato quanto da noi anticipato lo scorso anno, e cioè abbassamenti dei limiti massimi di residuo su alcuni agrumi, pomacee, pesche, uva da tavola, piccoli frutti e alcuni ortaggi (vedi dettaglio nel quadro sottostante).
Riepilogo variazioni nei limiti massimi di residuo della sostanza attiva Clorpirifos in vigore a partire dal 10 agosto 2016. Valori espressi in mg/kg. L’asterisco (*) indica il limite inferiore di determinazione analitica. Mandarini: 2->1.5; Mele, Pere: 0.5->0.01*; Pesche: 0.2->0.01*; Uve da tavola, More di rovo, Lamponi: 0.5->0.01*; Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), Uva spina: 1->0.01*; Kiwis: 2->0.01*; Ananas, Patate: 0.05*->0.01*; Pomodori, Peperoni: 0.5->0.01*; Melanzane: 0.5->0.4; Meloni, Cocomeri: 0.05*->0.01*; Cavoli cappucci: 1->0.01*; Cavolo cinese: 0.5->0.01*; Carciofi: 1->0.01*; Porri: 0.5->0.01*; Granturco: 0.05*->0.05; Barbaforte o cren: 1; Barbabietola da zucchero: 0.2->0.05; Miele: 0.05*. |
Le aziende titolari delle registrazioni dei prodotti contenenti la sostanza dovranno presentare la documentazione a supporto dell’adeguamento, compresa la relativa etichetta con limitazioni, entro il 20 febbraio 2016, pena la revoca delle colture per le quali i limiti massimi di residuo sono diminuiti. Le nuove condizioni d’impiego dovranno essere autorizzate dal ministero prima dell’entrata in vigore dei nuovi limiti, il 10 agosto 2016.
Occhio all’etichetta e anche al quaderno di campagna!
Come sempre, occhio all’etichetta e anche al quaderno di campagna: in una nota del Novembre 2007 (un po’ datata, ma ancora valida) il ministero della Salute ha sancito che “i nuovi limiti massimi di residui trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l’entrata in vigore dei limiti stessi” per fare chiarezza su quelle situazioni in cui il prodotto viene applicato prima dell’entrata in vigore dei nuovi limiti ma la raccolta avviene successivamente. Questa decisione è particolarmente utile nel caso non sia possibile autorizzare le nuove modalità d’impiego compatibili con i nuovi MRL con un congruo anticipo rispetto alla loro entrata in vigore. Non è infatti facile infatti raggiungere tutti i potenziali utilizzatori del prodotto per fornirgli il nuovo fac-simile di etichetta e questo rappresenta una ulteriore sicurezza, a patto che il quaderno di campagna venga aggiornato con regolarità e tempestività.
E nel mondo?
A puro titolo di esempio (quindi fa fede solo la normativa vigente nei vari paesi) abbiamo raccolto qui i limiti massimi di residuo del clorpirifos sulle mele in vigore in 17 Paesi (Australia, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Corea del Sud, nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Russia, Singapore, Sud Africa, Svizzera, Taiwan, Usa, Vietnam), oltre al valore previsto dal Codex Alimentarius, normalmente accettato nel resto del mondo. Se vi interessano altre derrate mandate una richiesta a [email protected]
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- REGOLAMENTO (UE) 2016/60 della Commissione del 19 gennaio 2016Che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos in o su determinati prodotti
- Nota informativa: validità dei limiti massimi di residui di sostanze attive al momento del controllo ufficiale.
Fonte:Agronotizie