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Circolare n. 43 - Prot. n. 231/2020 Roma, 26 agosto 2020 Informativa su nota RPT – Ministro Patuanelli

Circolare n. 43 - Prot. n. 231/2020 Roma, 26 agosto 2020

Informativa su nota RPT – Ministro Patuanelli


Cari Presidenti,
lo scorso 24 agosto è stata trasmessa una nota al Ministro dello Sviluppo Economico, l’Ing. Stefano Patuanelli, avente ad oggetto “DM attuativo del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 dell’art. 119 del cd. Decreto Rilancio.”.
La lettera inizia facendo riferimento al Decreto Ministeriale sopra citato, finalizzato a disciplinare il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del cd. Decreto Rilancio nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
Il testo in questione prevede, fra le altre cose, all’art. 2, che il Tecnico abilitato ivi previsto “all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione”. Allo stesso modo, all’art. 3, si prevede che “la stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA …”. 

Sul punto è stato osservato come lo scopo di consentire all’Amministrazione di avere la certezza della valida abilitazione del Tecnico che sottoscrive l’asseverazione non può assolutamente dirsi raggiunto attraverso l’apposizione del timbro professionale.
Ciò per due rilevanti ragioni: la prima consiste nel fatto che gli Ordini ed i Collegi non sempre rilasciano timbri professionali né prevedono l’obbligo del loro uso. La seconda - derivante dalla prima - consiste nel fatto che il timbro professionale, di per sé, non è una sufficiente garanzia del fatto che il soggetto che lo utilizza sia, all’atto dell’asseverazione, effettivamente e regolarmente iscritto all’Albo professionale indicato nel timbro.
Tale certezza può esser fornita all’Amministrazione solo attraverso l’autocertificazione da parte del Professionista, prevista ex lege (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) ovvero attraverso la comprova, ad opera dell’Amministrazione procedente - presso gli Albi Ufficiali tenuti dagli Ordini e dai Collegi professionali - dei dati anagrafici e del numero di iscrizione all’albo autocertificati dal Tecnico asseveratore nella relazione.
È stato suggerito, dunque, di modificare il testo prevedendo che il Tecnico asseveratore indichi, necessariamente, il proprio codice fiscale, il numero e l’anno di iscrizione all’Albo di appartenenza e autocertifichi (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e quindi assumendo le relative responsabilità civili e penali previste dall’art. 76 del citato DPR) che la sua iscrizione all’Albo professionale di riferimento sia valida ed attiva all’atto dell’asseverazione e dell’invio della relativa documentazione. Solo in aggiunta a quanto sopra riteniamo che il testo possa prevedere l’eventuale apposizione di un timbro professionale da parte del tecnico, attesa, come detto, l’insufficienza di tale ultima previsione se singolarmente considerata.

   Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO (Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

IL COORDINATORE (Ing. Armando Zambrano)